CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Art. 1 – Premessa

L’U.S.D. “Fernando Ciavorella” nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 33 del D. Lgs 36 del 28 febbraio 2021 ed in applicazione del D. Lgs 4 marzo 2014 n. 39, in sintonia ed in attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo, e dell’art. 16, comma 2 del D. Lgs n. 39 del 28 febbraio 2021, disposizioni tutte che vanno ad integrarsi ai contenuti del D. Lgs 8 giugno 2021 n. 231 ed alle linee guida della FIP, riconosce lo sport come strumento sociale, educativo e culturale capace di assicurare, attraverso i propri tecnici educatori una formazione sana, equilibrata e con valori etici mirati al processo formativo dei propri atleti ma anche all’individuazione di un raccordo collaborativo di tipo costruttivo con i genitori degli atleti pilastro principale ed essenziale nell’educazione dei figli che sono tesserati alla società, per abituarli ad agire, sia sul campo che in palestra, su una linea di condotta improntata ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza e non già su una visione egoistica, al di fuori della realtà, di uno sport violento e scorretto, e più in generale di tutelare tutti i tesserati compresi i minori e gli adulti vulnerabili da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.    

Lo sport diventa così uno dei pilastri, assieme alla famiglia ed alla scuola, della formazione psicomotoria dell’atleta in generale all’interno di un contesto educativo mirato a dare valore al gesto sportivo per conseguire una competizione sana, corretta, leale, onesta e trasparente nel rispetto dell’altro sia nella vittoria che nella sconfitta. Una sconfitta nello sport infatti non può essere correlata al valore del singolo atleta o del gruppo ma legata solo ed esclusivamente ad una interpretazione di gara sbagliata nella sua esecuzione o conduzione.

Art. 2 – Il Codice Etico e di Condotta

Il Codice Etico e di Condotta dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella” mira, attraverso norme di comportamento, di guida e di controllo, a far sì che ciascuno degli operatori al suo interno, siano essi Dirigenti, Tecnici Istruttori, Atleti, Genitori ed accompagnatori degli atleti, staff medico, Collaboratori e Consulenti esterni che operano nell’interesse della società, Sponsor, come volontari o professionisti, ne rispetti i contenuti e le finalità, ma anche a vigilare costantemente affinché si prevenga e si contrasti qualsiasi forma di violenza che può essere agita a danno di soggetti di minore età in ambito sportivo..

Il suo scopo è quello di promuovere rapporti sociali basati su correttezza di comportamenti, atteggiamenti e linguaggio per evitare episodi che generano discredito o reputazione negativa alla società.

Art. 3 – Efficacia e divulgazione

L’atto di iscrizione alla U.S.D. “Fernando Ciavorella” comporta automaticamente l’accettazione del presente Codice Etico e di Condotta. Ciascuno infatti è tenuto a conoscere i contenuti e le disposizioni che lo regolano, a contribuire alla loro applicazione, ad assumersi la propria responsabilità conseguente alla loro violazione costituendone grave inadempienza e, per questo, soggetto alle sanzioni disciplinari che l’U.S.D. “Fernando Ciavorella” ha previsto. Il Codice Etico e di Condotta va pubblicato sul sito dell’associazione www.basketciavorella.com per la fruizione dei terzi. Nei contratti con i terzi è prevista l’introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazione volta a formalizzare l’impegno di ciascuno al rispetto del Modello organizzativo e del Codice Etico e di Condotta, come anche a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale per l’ipotesi di violazione di tale impegno.  Esso diventa esecutivo per ciascuno degli atleti, genitori, dirigenti, tecnici istruttori, collaboratori esterni e sponsor al momento della sua sottoscrizione. L’ignoranza del Codice Etico e di Condotta non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 4 – La società

L’U.S.D. “Fernando Ciavorella” tiene conto nella sua azione didattico sportiva e sociale ad improntare il suo programma di attività:

– all’insegna dei principi di lealtà, onestà, correttezza, diligenza e trasparenza ma anche al rispetto delle norme giuridiche e di quelle sportive vigenti;

– a diffondere al suo interno una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico;

– a dare garanzia che tutti i suoi membri con responsabilità verso i bambini e giovani siano qualificati per guidare, formare, educare ed allenare le diverse fasce di età;

– a ripudiare la pratica del doping e a contrastarne con adeguate forme di prevenzione e repressione, la sua diffusione collaborando, se necessario, con la giustizia ordinaria e sportiva;

– a garantire la prevenzione ed il contrasto di qualsiasi forma di violenza che può essere agita a danno di soggetti di minore età in ambito sportivo,

–  ad essere in sintonia con la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento a bambini e giovani, e che questi diventino criteri valutativi dei tecnici per l’impegno sportivo ed agonistico richiesto per l’attività di preparazione e per le gare, in relazione all’età, ma anche all’adeguatezza delle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e di qualificazione da ciascuno raggiunto.

Per la società l’attività sportiva deve essere improntata all’idea di gioco, di svago e di sano agonismo.

Art. 5 – Soci e Consiglio Direttivo

Tutti i soci ed in particolare quelli facenti parte del Consiglio direttivo, si impegnano a:

– adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico e di Condotta;

– a rispettare le leggi e ad applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e relazionali;

– a promuovere ed indirizzare all’interno dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella” comportamenti etici;

– rifiutare ogni forma di corruzione/concussione.

Al Consiglio Direttivo, in particolare, è affidata la nomina di un Responsabile Safeguarding per prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi e in generale di tutti i tesserati. 

Art. 6 – Lo staff Tecnico

Gli allenatori e gli istruttori devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo sia nell’ambito sportivo che educativo, e devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello Sport. A tale scopo gli allenatori e gli istruttori sportivi s’impegnano a:

– comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;

– promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il Fair Play;

– non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate;

– rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;

– rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;

– agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all’autonomia, all’auto-responsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale;

– creare un’atmosfera e un ambiente piacevoli, anteponendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;

– trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti;

– sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

Art. 7 – I genitori e gli accompagnatori degli atleti

Gli Accompagnatori ed i Genitori degli atleti svolgono un ruolo fondamentale nella vita sportiva degli atleti, dentro e fuori dai campi, durante gli allenamenti e nelle competizioni sportive.

I genitori nella sua vicinanza ai tecnici istruttori ed agli atleti sono tenuti a promuovere i valori etici di cui all’art. 4 del presente Codice e, all’interno di un rapporto interattivo da fungere come raccordo tra l’attività didattica svolta dai tecnici istruttori e l’eccesso di aspettative e stress da parte dei giovani atleti e atlete, evitare di svolgere ogni forma di pressione anche psicologica per favorire un equilibrato ed armonico sviluppo delle abilità psicomotorie e sociali degli atleti mettendo in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport senza sovraccaricare l’atleta di responsabilità o aspettative.

Le famiglie ed in particolare i genitori degli atleti, soprattutto durante lo svolgimento delle gare, devono tenere una condotta irreprensibile e coerente con i principi del presente Codice Etico e di Condotta:

– evitando di esercitare pressioni psicologiche sugli atleti per il perseguimento del solo risultato sportivo;

– accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico, evitando qualsiasi interferenza nelle loro scelte;

– astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori;

– incoraggiare la lealtà e il rispetto, manifestando un sostegno e un tifo positivo verso tutti sia della propria squadra che delle squadre avversarie e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;

– rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede;

– aiutare i propri figli a capire le giuste motivazioni per praticare l’attività sportiva sia agonistica che amatoriale;

– non fare carico sui figli delle proprie ambizioni;

– non criticare mai l’allenatore o i dirigenti della società in presenza dei figli;

– riconoscere, oltre alle performance dei propri figli, anche quelle degli altri atleti;

– non fare da secondo allenatore: un allenatore può bastare.

Art. 8 – Tutela dei minori – Obblighi

Tutti coloro che in ambito societario, a prescindere dalla forma del rapporto instaurato, svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 – Responsabile Safeguarding

Il responsabile Safeguarding all’interno dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella”, nominato ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs., come modificato dal D. Lgs 120/2023, svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive. Le sue iniziative ed i suoi interventi sono finalizzati a evitare, prevenire, denunciare, esaminare, reprimere e sanzionare qualsiasi tipo di violenza, abuso o discriminazione all’interno dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella”.  

Il responsabile safeguarding sarà tenuto a sensibilizzare i membri dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella” sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il responsabile di safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella” per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il responsabile di safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio Direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazioni delle politiche dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella” alla protezione dei minori. 

Il Consiglio Direttivo dovrà nominare entro il 1° luglio 2024 il responsabile di prevenzione abusi, violenze e discriminazioni e darne comunicazione al Safeguarding Officer e alla Federazione Italiana Pallacanestro .

Art. 10 – Azioni Disciplinari

Il rispetto dei principi contenuti all’interno del Codice Etico e di Condotta è un dovere morale per tutti i Destinatari al fine di perseguire gli obiettivi della società secondo i valori fondamentali dell’integrità, della trasparenza, della legalità, dell’imparzialità e della prudenza, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale. In particolare, agli stessi Destinatari viene chiesto di:

– conformare i propri comportamenti a quanto previsto nel Codice Etico e di Condotta;

– informare immediatamente il Consiglio Direttivo dell’U.S.D. “F. Ciavorella” di eventuali violazioni dei principi etici di comportamento, non appena essi ne vengano a conoscenza;

– richiedere, qualora siano necessarie, interpretazioni o chiarimenti sui principi etici di comportamento definiti di seguito.

Eventuali violazioni del presente Codice Etico e di Condotta da parte di chiunque saranno valutate dal Consiglio Direttivo, che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo deciderà l’azione disciplinare da intraprendere.

Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:

1) richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanza di minore entità verso cui possono farvi ricorso, direttamente senza ricorrere al Consiglio Direttivo, anche gli allenatori o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene riconosciuto di educatori e di esempio per i più giovani;

2) richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;

3) sospensione dall’attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni;

4) espulsioni dalla Società, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice Etico e di Condotta;

5) la mancanza della visita medica o il mancato rinnovo della stessa, autorizza la Società a sospendere l’atleta da qualunque attività;

6) il mancato pagamento della quota sociale entro i tempi concordati ad inizio stagione, autorizza la Società a sospendere dagli allenamenti l’atleta fino al saldo della stessa;

7) l’uso della divisa sociale è finalizzato alla tutela dell’immagine della Società ed al rispetto degli obblighi assunti verso l’eventuale sponsor. Per tale motivo viene richiesto l’utilizzo della divisa sociale prima, durante e dopo tutte le competizioni e nelle eventuali premiazioni (individuali e di società). Non è consentito apportare modifiche all’abbigliamento sociale, personalizzare senza preventiva autorizzazione capi di vario genere con i loghi sociali ed effettuare la promozione di sponsor non ufficiali. Si ricorda che l’uso della divisa sociale è obbligatorio in tutte le manifestazioni sportive, in ogni caso l’Atleta che si renda responsabile della mancanza della divisa sociale durante una manifestazione riceverà, dapprima un ammonimento scritto da parte del Consiglio Direttivo ed in caso di reiterazione del comportamento una multa di euro 50,00 a titolo di risarcimento per danno d’immagine. Qualora il comportamento persista, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l’esclusione dell’Atleta dalla Società.

8ñ La Società avrà diritto di rivalsa sull’atleta, sui tecnici, sui dirigenti, sugli accompagnatori e sui genitori per le eventuali sanzioni comminate alla Società per causa degli stessi.

9) Mancata attuazione colposa delle misure indicate nei modelli e nei codici di condotta elaborate e rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding da parte del Responsabile safeguarding;  

10) Violazione dolosa nelle misure indicate nei modelli e nei codici di condotta e della documentazione che ne costituisce parte integrante tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’U.S.D. “Fernando Ciavorella” in quanto preordinata in modo univoco a commetter un reato;

11) Violazioni delle misure poste a tutela del segnalante;

12) Effettuazione con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

13) Violazioni degli obblighi di informazione nei confronti dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella”;

14) I comportamenti tenuti da collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella” e della documentazione che ne costituisce parte integrante sono definiti illeciti disciplinari;

15) Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

– richiamo verbale per mancanze lievi;

– ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;

– risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella”, radiazione dello stesso.  

16) La gravità di ogni avvenimento verrà decisa dal Consiglio Direttivo della società e sarà inappellabile e insindacabile.


CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

I destinatari del presente Codice di condotta sono gli allenatori, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica.

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani atleti e atlete nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti affiliati alla U:S:D: “Fernando Ciavorella”.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall’ammonimento verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

  • rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All’allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un’ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;
  • attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
  • incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
  • non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
  • sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
  • trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
  • educare al rispetto, all’impegno e alla collaborazione;
  • aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
  • rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli atleti al di sopra ogni altra cosa;
  • combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
  • ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti gli atleti;
  • non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento;
  • non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
  • non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
  • non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
  • non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con gli atleti di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
  • non avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
  • non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
  • garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all’età, alla maturità fisica ed emotiva, all’esperienza e all’abilità degli atleti;
  • lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni atleta;
  • non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
  • intessere relazioni proficue con i genitori degli atleti al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
  • accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
  • garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
  • organizzare il lavoro, le partite, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
  • rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
  • evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;
  • garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro atleta, adulto);
  • evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
  • non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l’impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l’impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull’atleta minore;
  • non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
  • non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
  • segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva;
  • consultare il Responsabile all’inclusione sportiva in caso di dubbi sulla partecipazione di atleti, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, in caso di necessità per favorire l’inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo, redatto dall’U.S.D. “Fernando Ciavorella” così come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 si affianca al Codice Etico e di Condotta già approvato dall’U.S.D. “Fernando Ciavorella” con delibera assembleare del 24 marzo 2024, costituisce il modo in uno al codice Etico e di Condotta per disciplinare l’attività operativa dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella” finalizzata al conseguimento di tre obiettivi:

  1. promuovere una cultura ed un ambiente inclusivo per assicurare dignità e rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, finalizzati a garantire l’uguaglianza e l’equità, nonché la valorizzazione delle diversità, come anche la tutela della integrità fisica e morale di tutti i tesserati;
  2. definire i modelli ed i comportamenti rilevanti che possono verificarsi durante l’attività sportiva in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
  3.  Dare consapevolezza ai tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

Destinatari

Destinatari del presente Modello Organizzativo e di Controllo sono:

  1. Tesserati
  2.  Consiglio Direttivo
  3.  Tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la U.S.D. “Fernando Ciavorella”
  4.  Atleti
  5.  Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la U.S.D. “Fernando Ciavorella”.

Organo di Vigilanza e di Controllo

Il Consiglio Direttivo in riferimento all’art. 5 comma 2 del Codice Etico e di Condottadell’U.S.D. “Fernando Ciavorella”nomina un Responsabile Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenze e discriminazioni sui soci nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi ed in generale di tutti i tesserati anche ai sensi dell’art. 33, comma 6 del d. lgs 36/2021.

A conferma di una scelta saggia ed equilibrata nella nomina del Responsabile Safeguarding il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di richiedere al suddetto il certificato penale del casellario giudiziale per evidenziarne l’assenza di condanne per reati di pedofilia.  

Il Responsabile Safeguarding è una figura autonoma all’interno dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella” indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori ed i tecnici, funge da controllore per l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Esso è tenuto a sensibilizzare i membri dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella” sulle questioni di Safeguarding per creare un’ambiente sicuro ed inclusivo dove le persone possono crescere e sviluppare competenze personali e sociali, rispettando sé stessi e gli altri. Egli e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il suo compito è di definire e di pubblicizzare i canali di comunicazione in modo chiaro per consentire ai membri dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella” di segnalare i casi di abuso e di maltrattamento ma anche di stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute incoraggiando le vittime a denunciare e migliorare la capacità di riconoscere i segnali di abuso, specialmente nei giovani. Per raggiungere questo obiettivo è necessario sviluppare strategie di sensibilizzazione e interventi mirati per affrontare questi problemi. Questa responsabilità ricade su tutti: U.S.D. “Fernando Ciavorella”, famiglie dei tesserati, società.

Il Responsabile Safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte. L’identità del segnalante non può essere divulgata a persone estranee alle autorità competenti per ricevere o trattare le segnalazioni. Questa protezione si estende non solo al nome del segnalante, ma anche a tutte le informazioni della segnalazione che potrebbero indirettamente rivelarne l’identità

Il Consiglio Direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella” relativamente alla protezione dei minori.

La sua nomina deve essere pubblicata sulla homepage del sito dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella” e comunicata al Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding al fine di verificarne situazioni di pericolo o abusi in corso e di attuare misure di prevenzione, in conformità con le competenze della Giustizia Sportiva.

La nomina del Responsabile Safeguarding avrà una validità quadriennale e può essere rieletto.

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente Modello Organizzativo e di Controllo nella gestione dei rischi risultano rilevanti i seguenti comportamenti:

  •  l’abuso psicologico, cioè qualsiasi atto intenzionale e indesiderato tra cui la mancanza di rispetto, l’isolamento, il confinamento, la sopraffazione, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro trattamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità, autostima nonché convinzioni del tesserato e atti finalizzati a intimidire, turbare o alterare la serenità dello stesso, anche quando vengono posti in essere attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
  •  l’abuso fisico, da intendersi come qualsiasi condotta consumata o tentata che sia idonea in senso reale o potenziale di causare un danno alla salute fisica e psichica del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita;
  •  le molestie, quali qualsiasi atto o comportamento indesiderato di natura sessuale sia esso verbale, non verbale o fisico che arrechi un disturbo alla vittima;
  • l’abuso sessuale, cioè qualsiasi condotta avente caratteristiche sessuali, con o senza contatto e considerata indesiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato.
  • la violenza di genere, identificabile in tutte quelle forme di violenza psicologica, fisica e sessuale che riguardano soggetti discriminati in relazione al sesso;
  • il bullismo (o cyberbullismo, se condotto online), cioè qualsiasi comportamento aggressivo ripetitivo nei confronti di chi non è in grado di difendersi ai danni di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi;
  • il nonnismo (c.d. “hazing”), inteso come ogni condotta che coinvolge un’iniziazione umiliante e a volte anche pericolosa dei nuovi membri da parte degli appartenenti storici del gruppo;
  • l‘abuso di matrice religiosa quale l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
  • l’abuso dei mezzi di correzione, inteso come l’oltrepassare i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa che viene esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale;
  • la negligenza (c.d. “negligence”) quale il mancato intervento di un Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica il quale, presa conoscenza del verificarsi di uno degli eventi vietati dal Regolamento, omette di intervenire e di segnalare al Safeguarding Officer o alla Procura Federale causando un danno o creando un pericolo imminente di danno;
  • l’incuria (c.d.”neglect”) cioè l’abbandono del minore ovvero la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

Segnali di disagio e malessere

 A titolo esemplificativo, sono considerati segnali di disagio e malessere:

  • Cambi repentini e ingiustificati di comportamento, come riduzione della concentrazione, isolamento, depressione, paura, sbalzi d’umore, riluttanza ad allenarsi o partecipare alle gare, che possono essere accompagnati da cali delle performance sportive.
  • Disturbi dell’alimentazione.
  • Segni fisici evidenti o repentini cambiamenti comportamentali, oppure segnali verbali diretti o indiretti di difficoltà.
  • Ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, soprattutto se presenti su parti del corpo normalmente non soggette a tali lesioni e non compatibili con l’attività sportiva.
  • Una ferita per la quale la spiegazione sembra poco plausibile.
  • Il minore che racconta di un’azione di abuso che lo ha coinvolto.
  • Diffidenza verso allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con cui il minore dovrebbe avere un rapporto di fiducia.
  • Trascuratezza e frequente perdita di effetti personali. Importante: la presenza di uno o più di questi segnali non costituisce di per sé la prova della presenza di abusi, violenza o molestie. Tali segnali devono essere valutati anche considerando i comportamenti tipici dei minori durante alcune fasi dello sviluppo e della crescita, come la preadolescenza e l’adolescenza, durante le quali cambiamenti di umore e comportamento sono comuni anche in assenza di abusi, violenza o molestie.

Comportamenti raccomandati

Poiché i superiori comportamenti possono concretarsi in qualsiasi forma e modalità (personalmente, mediante modalità informatiche, sul web, attraverso messaggi, e-mail, social network e blog) si raccomanda al Responsabile Safeguarding di definire e pubblicizzare i canali di comunicazione in modo chiaro, riservato ma soprattutto in grado di tutelare chi rende noto i comportamenti scorretti.

A tal proposito diventa importante tutelare chi pone in essere le segnalazioni poiché le vittime devono sentirsi libere di esternare, avvisare e comunicare quanto accaduto senza provare sensazioni di disagio come la vergogna o la paura.

Sarà fondamentale, quindi, trovare dei sistemi efficaci affinché chi segnala sia tutelato, considerando che la condotta scorretta può essere resa nota anche da soggetti terzi che hanno, ad esempio, assistito a determinate situazioni.

Per trovare concretezza nella programmazione sportiva dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella” e nel suo agire è necessario:

–  riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzioni, impegno, rispetto e dignità;

– prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;

– programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

– porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisiste tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;

– ottenere, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata;

– prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;

– spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

  • mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
  • violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’U.S.D: “Fernando Ciavorella” in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
  • violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
  • effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
  • violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’U.S.D. “Fernando Ciavorella”;
  • violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modelllo;
  • atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’U.S.D. “Fernando Ciavorella”, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’U.S.D. “Fernando Ciavorella”.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’U.S.D. “Feranando Ciavorella”, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  • richiamo verbale per mancanze lievi;
  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  • risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto:
  • incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  • incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
  • incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale , ovvero che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  • richiamo verbale per mancanze lievi;
  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  • rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.

Obblighi informativi

L’U.S.D. “Fernando Ciavorella” è tenuta a pubblicare il presente modello orgnizzativo e di controllo dell’attività sportiva ed il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e sull’homepage del sito istituzionale www.basketciavorella.com.

Al momento dell’adozione del presente modello ed in occasione di ogni sua modifica, l’U.S.D. “Fernando Ciavorella” è tenuta a dare comunicazione ai propri tesserati, associati e volontari sull’homepage del sito istituzionale www.basketciavorella.com.

L’U.S.D. “FernandoCiavorella” deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

L’U.S.D. “Ferando Ciavorella” deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office e alla Federazione Italiana Pallacanestro.

L’U.S.D. “Fernando Ciavorella” deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

L’U.S.D. “Fernando Ciavorella” deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

L’U.S.D. “Fernando Ciavorella” deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

L’U.S.D. “Ferando Ciavorella” deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle FIP.

Documenti correlati

Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

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